Decisioni del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nella Adunanza del 20 aprile 2022 concernenti: decreto del Ministro dell’interno in applicazione dell’articolo 12-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; rideterminazione del fabbisogno di segretari comunali e provinciali per l’anno 2022 di cui all’articolo 12-bis, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI
Nella seduta del 27 aprile 2022
VISTO l’articolo 10, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale, tra l’altro, prevede che il Ministro dell’interno, su proposta del Consiglio Direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali:
a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell’Albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell’attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all’espletamento delle funzioni relative alla gestione dell’Albo e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali;
d) definisce le modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTO l’articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale dispone che al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano:
a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;
b) in applicazione dei princìpi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici;
c) con decreto del Ministro dell'interno da adottare con le modalità di cui alla riferita lettera a) del comma 7 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 174 del 2012, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio della suddetta autorizzazione del Ministero dell'interno;
d) ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore;
VISTA la nota del 21 aprile 2022, con la quale il Ministero dell’interno ha trasmesso il verbale delle decisioni del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 20 aprile 2022 concernenti: decreto del Ministro dell’interno in applicazione del citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022; rideterminazione del fabbisogno di segretari comunali e provinciali per l’anno 2022 di cui alla citata lettera a) del comma 1 dell’articolo 12-bis;
VISTA la nota di pari data, con la quale è stato diramato il suddetto verbale del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 20 aprile 2022;
RILEVATO che nell’odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sulle decisioni del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nella Adunanza del 20 aprile 2022 concernenti: decreto del Ministro dell’interno in applicazione dell’articolo 12-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; rideterminazione del fabbisogno di segretari comunali e provinciali per l’anno 2022 di cui all’articolo 12-bis, lettera a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
Il Segretario
Marcella Castronovo
Il Ministro dell’Interno
Luciana Lamorgese