Competenze

Le funzioni attribuite alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali dal decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 sono le seguenti:

  • coordinamento dei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
  • studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province, Comuni e Città metropolitane;
  • discussione ed esame dei problemi relativi all’ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;
  • discussione ed esame dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici e di ogni altro problema che venga sottoposto al parere della Conferenza stessa dal Presidente del Consiglio o dal Presidente delegato, anche su richiesta delle autonomie locali;
  • favorire l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;
  • favorire la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della L. 498/1992;
  • favorire le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgano più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.

La legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia), recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” prevede, inoltre, al comma 4 dell’articolo 8, che vengano immediatamente Comunicati alla Conferenza i provvedimenti non procrastinabili adottati dal Governo nell’esercizio dei poteri sostitutivi, ai fini di un’eventuale richiesta di riesame.

Il "Sistema delle Conferenze"

La Conferenza Stato-città ed autonomie è inserita nel sistema delle Conferenze di cui fanno parte la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Unificata.

Diagramma del Sistema delle Conferenze

Si tratta di organismi che, nell'assetto costituzionale vigente, rappresentano le sedi istituzionali privilegiate di confronto e raccordo tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

Sin dall’inizio degli anni Ottanta si era avvertita l’esigenza di istituire sedi di confronto e coordinamento fra lo Stato e le autonomie territoriali, secondo uno schema che tenesse conto della scelta dei costituenti di soprassedere all’istituzione di una Camera di rappresentanza delle autonomie e all’introduzione di specifici meccanismi di raccordo politico-istituzionale con i territori.

La prima ad essere istituita è stata la Conferenza Stato-regioni, con il DPCM 12 ottobre 1983, e, a seguire, negli anni Novanta sono state introdotte nell’ordinamento la Conferenza Stato-Città, con DPCM 2 luglio 1996, e la Conferenza unificata, con il decreto legislativo n. 281 del 1997.

Il sistema delle conferenze è attualmente disciplinato, per gli aspetti generali, dall'articolo 12 della legge n. 400 del 1988 (con riferimento alla Conferenza Stato-regioni) e dal decreto legislativo n. 281 del 1997, ai quali si affiancano disposizioni integrative di rango legislativo su specifici aspetti, come ad esempio la legge 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, che attribuisce un ruolo di rilievo al sistema delle Conferenze nel dialogo con l’Unione europea.

La Sessione europea

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, all’articolo 23, rubricato “Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali”, prevede una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea di interesse degli Enti locali.

L’articolo 26 della medesima legge n. 234/2012, rubricato “Partecipazione degli Enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell’Unione europea”, prevede, altresì, che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia il tramite tra i Comuni, le Province, le Città metropolitane ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, a garanzia di una adeguata consultazione degli enti stessi ai fini della formazione della posizione dell’Italia in relazione alle attività dell’Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali.

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