L’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali
Pagina pubblicata il 18 ottobre 2024 e aggiornata il 29 gennaio 2025, sulla base delle modifiche normative intervenute con il decreto milleproroghe
Il decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (articolo 21, comma 3) ha disposto l’abrogazione dell’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.
Detto obbligo era stato introdotto con il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (art. 14) che, individuate le funzioni fondamentali dei comuni, poneva a carico dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (3.000 per quelli montani) l’obbligo di esercitare tali funzioni in forma associata, attraverso il ricorso alle convenzioni o alle unioni di Comuni.
Ai sensi del citato decreto-legge le unioni di comuni o le convenzioni devono riferirsi ad almeno 10.000 abitanti e, per quanto riguarda le convenzioni, si prevede una durata almeno triennale e la necessità di garantire il conseguimento di adeguati livelli di efficacia e di efficienza in termini sia di risparmio di spesa sia di miglioramento delle prestazioni rese alla popolazione di riferimento (art.14, comma 31-bis, del decreto-legge n. 78/2010 e decreto del Ministro dell’Interno 11 settembre 2013).
Le funzioni fondamentali dei comuni individuate dal comma 27 del citato articolo 14 sono le seguenti:
- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- servizi in materia statistica.
L’obbligo di esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni non è mai entrato in vigore per effetto di molteplici differimenti e, da ultimo, era stata rinviato al 31 dicembre 2024 (decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
Sul punto, prima dell’abrogazione disposta dal cd. “decreto milleproroghe 2025” si era pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 33/2019, che ha dichiarato incostituzionale la disposizione (art. 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) che imponeva ai Comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali nella parte in cui non consente ai Comuni di dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che la gestione associata, a causa della particolare collocazione geografica dei confini o di altre circostanze specifiche, non consente di ottenere economie di scala o miglioramenti nell’erogazione dei servizi pubblici.
Pertanto, per effetto della citata sentenza i piccoli comuni potevano comunque sottrarsi all’obbligo ove dimostrassero che, date le peculiarità di contesto, la gestione associata delle funzioni fondamentali non consentiva di realizzare risparmi effettivi.
Con l’intervenuta recente abrogazione della norma, i piccoli comuni hanno la facoltà ma non più l’obbligo di ricorrere ad unioni o convenzioni per esercitare in forma associata le funzioni fondamentali sopra elencate.
Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2024