Riparto delle risorse statali destinate alle Regioni a sostegno dell’associazionismo comunale
La legge 5 giugno 2003, n. 131 (art. 8 comma 6) prevede che “Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni”.
L’Intesa sancita nella seduta della Conferenza unificata del 1° marzo 2006 (Rep. atti n. 936/CU) reca i criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, destinate alle Regioni ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2011) e della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
In base alla citata intesa, il riparto annuale dei contributi statali a favore delle unioni e delle fusioni di Comuni si articola nel seguente iter:
- Le Regioni che hanno adottato una disciplina conforme ai criteri fissati nell’intesa e hanno intrapreso il processo concertativo con i rispettivi enti locali, ne danno documentata comunicazione alla Conferenza unificata entro il 31 gennaio di ogni anno;
- la Conferenza unificata, acquisite le comunicazioni delle Regioni, individua con apposita deliberazione, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, le Regioni che, avendo adottato una disciplina conforme all’articolo 3, partecipano al riparto delle risorse statali per l’anno di riferimento.