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Le nuove disposizioni sui concorsi e le graduatorie

Reclutamento delle figure professionali (art. 3 comma 1)
L’articolo 3 (comma 1, lettera d, punto 1-4 quinquies) lascia discrezionalità agli enti locali per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, comprese quelle riferite alle figure professionali comuni e alle elevate professionalità, di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

Novità nelle graduatorie (art. 3, comma 1)
L’articolo 3 interviene anche sul tema delle graduatorie concorsuali. L’impatto per gli enti locali è notevole, avendo il decreto introdotto una serie di modifiche di sistema che rispondono a esigenze concrete più volte segnalate dai comuni. La disposizione prevede una deroga alla durata biennale delle graduatorie dei concorsi pubblici e, rinviando all’art. 91 TUEL, ripristina la durata triennale della graduatoria dalla data di pubblicazione, chiarendo che le graduatorie potranno essere utilizzate per qualsiasi esigenza dell’ente, non solo nei casi residuali.

Un altro elemento rilevante riguarda la nozione di “graduatoria utilmente scorsa”, introdotta per chiarire il momento in cui una graduatoria si considera effettivamente utilizzata: essa si intende scorsa se, entro il termine di validità, l’amministrazione ha individuato nominativamente i candidati idonei da assumere, indipendentemente dalla data di stipula del contratto. In buona sostanza, la norma rafforza il ruolo delle graduatorie concorsuali estendendone la durata, le modalità di utilizzo e la flessibilità operativa. Per gli enti locali questo significa poter impiegare le graduatorie per qualsiasi esigenza, per un periodo di tre anni, e anche nell’ambito di accordi con altre amministrazioni, trasformando così il concorso già espletato in una risorsa pienamente valorizzabile nel tempo.

Premialità per servizio presso amministrazioni pubbliche per l’attuazione del PNRR (art. 4, comma 2bis)
L’articolo 4 (comma 2bis) introduce un criterio di premialità nella formazione delle graduatorie della selezione pubblica in favore di quanti abbiano prestato servizio per l’attuazione del PNRR. La premialità non si cumula, tuttavia, con eventuali riserve già previste nel bando per la medesima condizione.

Estensione del riconoscimento del servizio civile (art. 4, comma 4)
L’articolo 4 (comma 4) equipara, ai fini concorsuali, il riconoscimento dell’esperienza maturata nel servizio civile nazionale e universale, al servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, valorizzando, in sede di formazione della graduatoria, il servizio prestato dai volontari a prescindere dalla normativa di riferimento al momento della prestazione.

Sospensione della norma “taglia idonei” (art. 4, comma 9)
L’articolo 4 (comma 9) sospende, per le sole graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025, l’applicazione del limite del 20% nelle graduatorie concorsuali al numero di idonei previsto dall’articolo 9, comma 4, del D.L. 75/2023.

La disposizione consente agli enti locali di approvare, in deroga temporanea, graduatorie con un numero di idonei superiore alla soglia del 20%, rimuovendo il vincolo numerico e di contenimento che ne condizionava l’estensione. Si precisa che la deroga si applica anche ai concorsi banditi nel 2025, indipendentemente dalla data di approvazione della graduatoria, anche se questa avviene nel 2026.

Rafforzamento della quota di riserva per il personale con disabilità (art. 3 comma 1)
L’articolo 3 (comma 1, lettera d, punto 01) introduce anche una nuova riserva di posti nei concorsi pubblici per le persone con disabilità, aggiungendo alle tutele già in vigore una riserva fissa del 10% nei concorsi pubblici per i soggetti tutelati dalla Legge n. 68/1999.

Interpretazione autentica per i concorsi pubblici (art. 4, comma 1)
L’articolo 4 (comma 1) ribadisce, a livello interpretativo, che è il concorso lo strumento prioritario per il reclutamento del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni. Sono subordinati a questa via prioritaria di accesso anche i concorsi pubblici già banditi o in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i Comuni medi e piccoli (art. 7, comma 2)
L’articolo 7 impatta sull’organizzazione degli enti locali laddove, con il comma 2, potenzia il ruolo di Formez Pa nel sostegno da destinare ai comuni medi e piccoli nello svolgimento delle procedure concorsuali, autorizzando una spesa aggiuntiva di 1 milione di euro, a decorrere dal 2025. A tali oneri si provvede con corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 613 della legge di bilancio 2022, ossia quello che ha finanziato il Portale unico del reclutamento. Le misure introdotte mirano a semplificare le procedure di assunzione rendendo più agevole per gli enti locali l'inserimento di nuove risorse, riducendo altresì i tempi e i costi associati all'organizzazione dei concorsi.