La Modulistica standardizzata
In merito alla standardizzazione dei moduli, tale processo è stato previsto originariamente con il Decreto-Legge del 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale, all’art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard), stabilisce che le amministrazioni statali possano adottare con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese, che possano essere da questi utilizzati decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.
Inoltre, in virtù del principio di leale collaborazione, è previsto che Governo, regioni ed Enti locali possano concludere, in sede di Conferenza unificata, accordi o intese per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Circa la tempistica, le pubbliche amministrazioni regionali e locali possono utilizzare i suddetti moduli nei termini fissati con gli accordi o le intese citate ed i cittadini e le imprese decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
Per ciò che concerne gli Enti locali, in sede di Conferenza Unificata si è giunti ad un accordo sulla modulistica riguardante l’edilizia, l'avvio di attività produttive e sono stati altresì definiti i tracciati dati relativi a tale modulistica. In particolare, tenendo conto delle specifiche normative regionali e al fine di assicurare la libera concorrenza, nonché in linea con quanto stabilito con il DL n.90/2014, è stata prevista una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni concernenti l'edilizia e l'avvio di attività produttive, volta anche ad assicurare il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni statali, regionali e locali e ad agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.
Inoltre, sempre in materia edilizia, nella seduta dell’11 maggio 2022 della Conferenza Unificata è stata prevista la semplificazione e la reingegnerizzazione delle procedure e l’adozione di una modulistica standardizzata, individuando l’edilizia e la rigenerazione urbana tra i settori chiave del piano per il rilancio.
Seguendo questo percorso di standardizzazione dei moduli e tenendo conto che, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del decreto-legge n. 69 del 2024 (DL Salva Casa) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato apposite Linee di indirizzo per facilitarne l’attuazione.
Nella Conferenza Unificata del 27 marzo 2025 è stato stipulato un nuovo ulteriore accordo sullo schema relativo alle modifiche alla modulistica edilizia concernente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire (SCIA alternativa) e la comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA). Di conseguenza, le regioni e i comuni sono tenuti ad adeguare a tali modifiche i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati e a garantirne la massima diffusione.
Da ultimo, proseguendo nel percorso di unificazione e standardizzazione della modulistica volta a snellire e semplificare le procedure, in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2025, è stato sancito un ulteriore accordo tra le parti che modifica la modulistica ed introduce nuovi moduli riguardanti:
- comunicazione per l'effettuazione di vendite sottocosto;
- comunicazione di subingresso in attività produttive;
- SCIA per strutture ricettive alberghiere;
- SCIA per strutture ricettive extra-alberghiere;
- SCIA per strutture ricettive all'aria aperta.
Circa i tempi di adeguamento, l’accordo prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano debbano allineare entro quarantacinque giorni dalla data del citato accordo, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, devono invece provvedere all’adeguamento della modulistica in uso sulla base delle previsioni del suddetto accordo entro sessanta giorni dalla stipula dello stesso. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
Tutti gli attori coinvolti (Regioni, Province autonome ed Enti locali), devono inoltre garantire la massima diffusione dei moduli. Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati adottati con gli accordi e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali. L’accordo in oggetto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.172 del 26 luglio 2025.
Ultimo aggiornamento: 22 settembre 2025