Accesso agli atti delle istituzioni Europee
Il Regolamento (CE) n. 1049 del 30 maggio 2001 disciplina l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, al fine di assicurare, attraverso una maggiore trasparenza, una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantire una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.
Il principio di trasparenza trova il proprio riconoscimento nel secondo comma dell'articolo 1 del Trattato sull’Unione europea (TUE), in base al quale le decisioni devono essere adottate nel modo più trasparente possibile, ed è ulteriormente riaffermato dall’articolo 15 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che impegna le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione ad operare nel modo più trasparente possibile.
Titolari del diritto di accesso sono i cittadini dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro.
Oggetto del diritto sono i documenti costituiti da qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal relativo supporto (cartaceo, elettronico, registrazione audio/video), che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza delle Istituzioni europee.
La domanda è presentata in forma scritta, anche elettronica, in modo sufficientemente preciso per consentirne l’identificazione, senza obbligo di motivazione da parte del richiedente. Entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, l'istituzione la accoglie consentendo materialmente l'accesso, ovvero la rigetta in tutto o in parte con una risposta scritta motivata.
Al fine di agevolare l’esercizio del diritto di accesso, è previsto che ciascuna istituzione renda direttamente accessibile al pubblico un registro elettronico dei documenti, il quale, per ognuno di essi, contiene un numero di riferimento, l'oggetto e/o una breve descrizione del contenuto, nonché la data nella quale è stato ricevuto o redatto e inserito nel registro.
Ultimo aggiornamento: luglio 2025