Atto n. 834 del 18 dicembre 2024
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2024, del fondo - di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - come incrementato dall'articolo l, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo 1.
LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI
Nella seduta del 18 dicembre 2024
VISTO l’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli amministratori locali;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 luglio 2020, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa nella seduta del 23 giugno 2020, con il quale si è proceduto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a ripartire il menzionato fondo;
VISTO l’articolo 1, comma 583 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in considerazione del dato relativo alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:
- 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
VISTO il comma 584, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, l’indennità di funzione di cui al citato comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583 e che, a decorrere dall’anno 2022, la citata indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio;
VISTO il comma 585 dell’articolo 1 della stessa legge n. 234 del 2021, il quale dispone che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, come incrementate per effetto di quanto previsto dai menzionati commi 583 e 584, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119;
VISTO l’articolo 1, comma 586, della legge n. 234 del 2021, il quale - a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli amministratori locali, previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo 1- incrementa il fondo di cui al richiamato articolo 57-quater, comma 2, di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024;
VISTO il comma 587 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021, il quale dispone che le suddette risorse siano ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che il comune beneficiario sia tenuto a riversare l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario ad apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato;
VISTI i decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, rispettivamente del 30 maggio 2022 - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l’intesa nella seduta dell’11 maggio 2022 – con cui è stato ripartito, per l’anno 2022, l’incremento di 100 milioni di euro e del 14 dicembre 2023 – sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l’intesa nella seduta del 23 novembre 2023 - con cui è stato ripartito, per l’anno 2023, l’incremento di 150 milioni di euro del fondo di cui al richiamato articolo 57-quater, comma 2;
VISTO l’articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, il quale dispone che, fino al 31 dicembre 2025, le risorse ripartite, ai sensi dell’articolo 1 commi 586 e 587 delle legge n. 234 del 2021, siano riconosciute ai comuni beneficiari, anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità;
VISTO lo schema di decreto, trasmesso con i relativi allegati dal Ministero dell’interno in data 24 ottobre 2024, e da ultimo ritrasmesso in data 11 dicembre 2024, recante riparto, per l’anno 2024, dell’incremento di 220 milioni di Euro per l’anno 2024, disposto dall’articolo 1, comma 586, della legge n. 234 del 2021, del fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo 1;
TENUTO CONTO che l’ANCI, nelle riunioni tecniche del 29 ottobre 2024, del 26 novembre 2024 e del 12 dicembre 2024, non ha espresso assenso tecnico, in relazione ad alcune criticità circa l’applicazione dello schema di decreto in esame a seguito del passaggio dal censimento della popolazione decennale a quello permanente e ha rappresentato che la posizione di ANCI sarebbe stata successivamente definita nella seduta politica della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
CONSIDERATO che nell’odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l’ANCI, nell’esprimere intesa – al fine di non avere ritardi nell’erogazione delle risorse – ha sollevato il permanere della necessità di una interpretazione o di una modifica normativa, se necessario, che consenta ai comuni una maggiore stabilità nell’appartenenza a diverse fasce quando abbiano popolazione al limite in sede di assegnazione del contributo;
RILEVATO che il rappresentante del Ministero dell’interno ha preso in considerazione la richiesta dell’ANCI di trovare una soluzione alla criticità sollevata;
CONSIDERATO che l’UPI ha espresso parere favorevole all’intesa;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2024, del fondo - di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - come incrementato dall'articolo l, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo 1.
Il Segretario
Anna Lucia Esposito
Il Ministro dell’Interno
Matteo Piantedosi