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Atto n. 626

ACCORDO SUL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2021

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 12 gennaio 2021

VISTO l'articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – come modificato dall'articolo 57-quinquies, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – il quale, tra l’altro,  dispone che i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale siano annualmente stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO l’articolo 1, comma 448 della citata legge n. 232/2016, come modificato dall’articolo 1, comma 794 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede una dotazione del Fondo di solidarietà comunale di euro 6.616.513.365 per l’anno 2021 (FSC 2021);

VISTO l’articolo 1, comma 449 della citata legge n. 232/2016, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, commi 792, della legge n. 178/2020 e, in particolare, la lettera d-quinquies) che prevede l’incremento di 215,923 milioni di euro sulla dotazione FSC 2021 quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali;

TENUTO CONTO che è stato applicato l’incremento della dotazione del FSC 2021 pari a 200 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-quater della legge n. 232/2016;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 450 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, è stato applicato un correttivo finalizzato a limitare le variazioni tra l’anno in corso e l’anno precedente, nell’attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione. Tale correttivo agisce quando, per effetto dell’applicazione del predetto meccanismo perequativo, la variazione percentuale della dotazione netta del fondo, in rapporto alle risorse storiche di riferimento, è superiore al +4% o inferiore al -4%. Le risorse necessarie per compensare gli enti che hanno una riduzione superiore al 4% vengono prelevate ai comuni che presentano in percentuale delle risorse storiche di riferimento un incremento superiore al 4%;

TENUTO CONTO che, in base a quanto previsto dal comma 449 d-bis) dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, si applica un secondo correttivo che prevede la ripartizione di 25 milioni di euro a favore degli enti che presentano, dopo l’applicazione del primo correttivo, ancora variazioni negative rispetto al 2020 in termini di attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione. Tale ripartizione è effettuata in misura proporzionale ai differenziali negativi;

CONSIDERATO che per la ripartizione il coefficiente di riparto adottato per la valorizzazione del fabbisogno standard è quello approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 30 settembre 2020, con l’esclusione della componente rifiuti;

VISTA la nota del 18 dicembre 2020 del Ministero dell'interno, con la quale è stato richiesto di avviare il confronto tecnico sulla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021;

VISTE le note del 5 gennaio 2021 con le quali, a seguito di quanto emerso nella riunione tecnica del 22 dicembre 2020, i Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze hanno trasmesso l’ipotesi di riparto e la nota metodologica sui criteri di distribuzione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021;

TENUTO CONTO che in data 8 gennaio 2021 la Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha espresso parere tecnico sulla predetta nota metodologica;

VISTA la nota dell’8 gennaio 2021 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso la versione della nota metodologica aggiornata con le rettifiche e le modifiche di carattere prevalentemente formale concordate; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Amministrazioni statali e le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole all’accordo;

SANCISCE L'ACCORDO

ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sui criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021 descritti nell’allegata nota metodologica.

Il Segretario

Marcella Castronovo                                                            

Il Ministro dell’Interno

Luciana Lamorgese

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