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Atto n. 619

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, concernente l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 26 novembre 2020

VISTO l’articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale prevede che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 siano assegnati ai Comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2021, di 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;

VISTO, altresì, il comma 43 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 - come modificato dall’articolo 38-bis, comma 3, lettera a) del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, successivamente, dall’articolo 50, comma 1, lettera a) e b), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - il quale dispone, tra l’altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;

VISTO che il citato comma 43 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 prevede, altresì, che per il triennio 2021-2023, le istanze per la concessione dei contributi sono da presentarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTA l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 6 agosto 2020, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, concernente l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

VISTA la nota del 18 novembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con la quale è stato rappresentato che detto provvedimento, sottoscritto e datato 2 settembre 2020, è stato trasmesso ai competenti organi di controllo e che – avendo la Corte dei Conti formulato osservazioni sull’esclusione della revoca delle risorse per le spese di progettazione in caso di mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori - previo avviso delle Amministrazioni concertanti, ne è stato richiesto il ritiro;

VISTA la nuova versione dello schema di decreto, concordata con le competenti Amministrazioni statali e trasmessa con la citata nota del 18 novembre 2020, nella quale è stato eliminato - a seguito delle richiamate osservazioni della Corte dei Conti - il secondo periodo del primo comma dell’articolo 9, concernente l’esclusione della revoca delle risorse per le spese di progettazione in caso di mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori, e, inoltre, considerate le modifiche apportate al comma 43 dal citato articolo 50 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stata eliminata la disciplina transitoria e sono stati collocati i nuovi termini;

TENUTO CONTO che il nuovo schema di decreto, nella riunione tecnica del 20 novembre 2020, è stato condiviso;

RILEVATO che nell’odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Amministrazioni statali e le Autonomie locali hanno espresso l’intesa;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, concernente l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

Il Segretario

Marcella Castronovo                                                            

Il Ministro dell’Interno

Luciana Lamorgese

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