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Atto n. 560

ACCORDO SULLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019 N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N 26

 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 4 luglio 2019

VISTO  il decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n 26, recante: “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ed, in particolare:

  • l’articolo 2, comma 1, lettera a), che stabilisce i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno che il richiedente il beneficio del reddito e della pensione di cittadinanza deve possedere cumulativamente al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, individuati nei seguenti:

1) il richiedente deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) il richiedente deve essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;

  • l’articolo 5, comma 4, che lascia in capo ai comuni, nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno dei beneficiari del reddito e della pensione di cittadinanza, secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilendo altresì che l’esito delle verifiche sia comunicato ad INPS per il tramite della piattaforma digitale del reddito di cittadinanza finalizzata al coordinamento dei comuni;

- l’articolo 7, comma 15, che individua nei comuni i responsabili, secondo modalità definite nell’accordo di cui all’articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc;

VISTA  la proposta di accordo inviata, con nota del 10 giugno 2019, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e condivisa nella riunione tecnica del 21 giugno 2019;

RILEVATO che nel corso dell’odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali le Amministrazioni statali e le Autonomie locali hanno espresso condivisione;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nei seguenti termini:

Art. 1

(Definizioni)

  1. Ai soli fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
  2. «Rdc»: il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2019, intendendosi anche la pensione di cittadinanza, denominazione che il Rdc assume quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane;
  3. «beneficiario richiedente»: il componente il nucleo familiare che ha effettuato la richiesta del Rdc e al quale il beneficio è stato riconosciuto dall’INPS;
  4. «requisiti di residenza»: i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 4 del 2019;
  5. «requisiti di soggiorno»: i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 4 del 2019;
  6. «comune di ultima residenza»: il comune di residenza indicato al momento della presentazione della domanda del Rdc dal beneficiario;
  7. «comune di provenienza»: il comune in cui aveva eventualmente fissato la residenza il beneficiario prima di trasferirla nel comune di ultima residenza;
  8. «piattaforma digitale»: la piattaforma digitale, nell’ambito del Sistema informativo del Rdc, per il coordinamento dei comuni, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, collocata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e denominata Piattaforma digitale del reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, dall’articolo 24, comma 3, lettera a), numero 2-bis), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
  9. «ISEE»: l’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 2

(Requisiti di residenza)

  1. I controlli sul possesso dei requisiti di residenza dei beneficiari richiedenti il Rdc sono effettuati dai comuni procedendo, prioritariamente e comunque entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, all’individuazione dei periodi di residenza del beneficiario nel comune di ultima residenza.
  2. Le risultanze delle verifiche anagrafiche nel comune di ultima residenza sono comunicate, entro i termini di cui al comma 1, alla piattaforma digitale per il cui tramite sono rese disponibili all’INPS. È in particolare comunicato se il requisito sia soddisfatto con riferimento alla continuità della residenza nei due anni precedenti la presentazione della domanda, pur in assenza di informazioni sul possesso del requisito nella sua interezza.
  3. Ove il requisito risulti posseduto solo parzialmente nei termini di cui al comma 2, il comune di ultima residenza indica nella piattaforma digitale le seguenti informazioni:
    1. data di ultima iscrizione nei propri elenchi anagrafici e il comune di provenienza;
    2. eventuali periodi precedenti di iscrizione nei propri elenchi anagrafici, indicando per ciascun periodo data di inizio e data di fine.
  4. La piattaforma digitale rende disponibili le informazioni anagrafiche, di cui al comma 3, relative al beneficiario richiedente interessato dalle verifiche, al comune di provenienza, che indica in piattaforma le medesime informazioni per la parte di competenza nei venti giorni successivi alla data in cui gli vengono rese disponibili. Le informazioni sono rese disponibili nelle stesse modalità ai comuni di precedente provenienza fino al completamento dei periodi di residenza necessari al soddisfacimento dei requisiti.
  5. Nel caso di impossibilità di ricostruire il possesso dei requisiti di residenza nelle modalità di cui al presente articolo, quale il caso, a titolo di esempio, di iscrizione per provenienza da uno stato estero in data posteriore ai dieci anni precedenti la domanda del beneficio e di non conoscenza di precedenti iscrizioni nell’anagrafe da parte del comune di ultima residenza o di provenienza, il comune di ultima residenza convoca l’interessato per acquisire le informazioni atte a verificare il requisito di residenza di cui si è dichiarato il possesso in sede di domanda. Le informazioni devono essere acquisite nei seguenti termini:
  6. a) entro i trenta giorni successivi al periodo di cui al comma 1, nel caso di iscrizione nel comune di ultima residenza direttamente dall’estero o comunque nel caso non sia identificabile il comune di ultima provenienza;
  7. b) entro i trenta giorni successivi al periodo necessario ad individuare l’ultimo comune di provenienza ricostruendo le precedenti iscrizioni in anagrafe ai sensi del comma 4, nel caso uno o più comuni di provenienza siano identificabili.

Art. 3

(Requisiti di soggiorno)

  1. Il possesso dei requisiti di soggiorno è verificato dal comune di ultima residenza, per tutti i beneficiari richiedenti interessati, entro i trenta giorni dal riconoscimento del beneficio. Entro il medesimo termine, le risultanze delle verifiche sono messe a disposizione dell’INPS mediante la piattaforma digitale.
  2. Nel caso di impedimenti alla verifica del possesso del requisito di soggiorno negli archivi accessibili dal comune e di necessità di effettuare le verifiche mediante convocazione dell’interessato, il termine di cui al comma 1 è esteso a 45 giorni.

Art. 4

(Verifiche sulla composizione nucleo familiare ai fini ISEE)

  1. I comuni adottano nella propria autonomia entro tre mesi dalla data del presente accordo un Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato a fini ISEE per una quota non inferiore al 5 per cento del totale dei beneficiari del Rdc residenti nel territorio di competenza. Nel Piano sono individuate le modalità con cui le informazioni dichiarate a fini ISEE sono incrociate con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni o difformità nella reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato.
  2. Ferma restando la trasmissione della documentazione all’autorità giudiziaria nei casi di cui all’articolo 7, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risultanze delle verifiche di cui al comma 1 sono messe a disposizione dell’INPS mediante la piattaforma digitale entro dieci giorni lavorativi dell’accertamento dell’eventuale evento da sanzionare. Ai fini del monitoraggio del presente accordo e per il coordinamento dei controlli, sono comunicate alla piattaforma anche le verifiche che non hanno accertato fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

  1. In sede di prima applicazione, le verifiche di cui all’articolo 2, comma 1, e di cui all’articolo 3 sono effettuate entra novanta giorni dalla data del presente accordo e comunicate alla piattaforma digitale entro il medesimo termine.
  2. Sulla base dell’evoluzione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, con successivo accordo possono essere stabilite modalità per esonerare, anche parzialmente, dagli oneri di verifica i comuni per i quali i dati richiesti siano resi disponibili dall’Anagrafe medesima.

Il Segretario della Conferenza  

Marcella Castronovo                                                   

Il Ministro dell’Interno                                

Sen. Matteo Salvini

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