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Atto n. 683

Accordo sul Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2022 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 22 dicembre 2021

VISTO l’articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – come modificato dall’articolo 57-quinquies, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – il quale, tra l’altro,  dispone che i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale siano annualmente stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il comma 448 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dall’articolo 1, comma 794 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede una dotazione del Fondo di solidarietà comunale di euro 6.855.513.365 per l’anno 2022 (FSC22);

VISTO il comma 449 del citato articolo 1, relativo ai criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, e, in particolare, la lettera d-quater), aggiunta dall’articolo 1, comma 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che destina 300 milioni di euro nell’anno 2022 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo, e la lettera d-quinquies), aggiunta dal comma 792 del citato articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che destina, per l’anno 2022, quanto a 254,923 milioni di euro, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, e dispone che i contributi siano ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;

CONSIDERATO il coefficiente di riparto dei Servizi sociali approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 30 settembre 2021;

VISTO il comma 450 del citato articolo 1, il quale prevede un correttivo finalizzato a limitare le variazioni tra l’anno in corso e l’anno precedente, nell’attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione;

VISTA la lettera d-bis) del citato comma 449, la quale prevede che per gli anni dal 2018 al 2021, il Fondo sia ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i Comuni, che presentano successivamente all’attuazione del correttivo di cui al citato comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi, di cui alla lettera c) del medesimo comma 449, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e che, a decorrere dall’anno 2022, sia destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione, di cui all’articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

TENUTO CONTO della richiesta avanzata dall’ANCI, in sede di Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di prorogare anche per l’anno 2022 detto correttivo;

PRESO ATTO che le competenti Amministrazioni statali, nella medesima sede, nel far propria la richiesta dell’ANCI, si sono impegnate a proporre l’estensione al 2022 dell’applicabilità del correttivo di cui al comma 449, lettera d-bis) del citato articolo 1, inserendo detta proroga nell’emanando decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

RILEVATO che, pertanto, la Nota metodologica e il piano di riparto sono stati elaborati tenendo conto della ripartizione di ulteriori 25 milioni di euro per l’anno 2022;

VISTA la nota del 21 dicembre 2021 del Ministero dell’interno, concernente la trasmissione della Nota metodologica relativa alle modalità di alimentazione e riparto del FSC22, sulla quale la Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha espresso parere tecnico nella seduta del 21 dicembre 2021;

RILEVATO che nell’odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il Vice Ministro dell’economia e delle finanze ha confermato l’impegno del Governo in merito alla proroga al 2022 del suddetto correttivo;

RILEVATO che le Amministrazioni statali e le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole all’accordo;

SANCISCE L’ACCORDO

ai sensi dell’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei termini di cui in premessa, sui criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022 descritti nell’allegata Nota metodologica.

Il Segretario
Marcella Castronovo

Il Ministro dell’Interno
Luciana Lamorgese

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