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Atto n. 778 dell'8 novembre 2023

Accordo sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta dell’8 novembre 2023

VISTO l’articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - come modificato dall’articolo 57- quinquies, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - il quale, tra l’altro, dispone che i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale siano annualmente stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard - istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che, in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia, comunque, emanato entro il 15 novembre dell’ anno precedente a quello di riferimento;

VISTO il comma 448 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016, come da ultimo modificato dal comma 774 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede una dotazione del Fondo di solidarietà comunale di euro 7.476.513.365 per l’anno 2024;

VISTO il comma 449 del citato articolo 1, relativo ai criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale e, in particolare, le lettere a) e b), le quali prevedono, tra l’altro, rispettivamente che il Fondo sia ripartito:
- quanto a euro 3.753.279.000 a decorrere dall’anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all’anno 2015 derivante dall’applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- nell’importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell’importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base;

VISTA la lettera d-bis) del citato comma 449 - come sostituita dall’articolo 3, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - la quale prevede che il Fondo sia ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all’attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi, di cui alla lettera c) del medesimo comma 449, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;

VISTA, altresì, la lettera d-quater) del medesimo comma 449 - aggiunta dall’articolo 1, comma 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, successivamente, modificata dall’articolo 1, comma 774, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - che destina 560 milioni di euro, a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo e la lettera d-quinquies) - aggiunta dal comma 792 del citato articolo 1 della legge n. 178 del 2020, successivamente modificata dall’articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 - che destina, per l’anno 2024, quanto a 345.923.000 euro, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e dispone che i contributi siano ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 23 ottobre 2023;

VISTO il comma 450 del citato articolo 1 della legge n. 232/2016, il quale prevede, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, l’applicazione di un correttivo finalizzato a limitare le variazioni tra l’anno in corso e l’anno precedente, nell’attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione;

VISTO il comma 452 del citato articolo 1, il quale, tra l’altro, prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale, nell’importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo;

TENUTO CONTO che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nella seduta del 27 ottobre 2023, ha approvato - a maggioranza - la Nota metodologica relativa alle modalità di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2024 e che i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI non hanno espresso condivisione tecnica;

VISTA la Nota metodologica relativa alle modalità di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2024 - trasmessa dal Ministero dell’interno in data 30 ottobre 2023 - sulla quale, nella riunione tecnica del 31 ottobre 2023, l’ANCI ha confermato il mancato assenso tecnico, già espresso in sede di Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sia per una questione di principio riguardante la perequazione orizzontale, sia per il contesto socio-economico in cui il riparto si colloca;

CONSIDERATO che nella seduta odierna le Amministrazioni centrali hanno confermato la metodologia di determinazione e alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2024 - approvata a maggioranza nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 27 ottobre 2023;

RILEVATO che l’ANCI ha espresso parere contrario all’Accordo, sia per una questione di principio riguardante la perequazione orizzontale, ritenendo non sostenibile un sistema perequativo che non preveda l’inserimento di risorse statali ai fini di una perequazione verticale, risultando attualmente la parte ordinaria del Fondo esclusivamente alimentata dalla trattenuta sull’ IMU comunale, sia in quanto le metodologie di calcolo dei fabbisogni non sembrano considerare l’attuale contesto socio-economico caratterizzato, tra l’altro, da una forte inflazione, dai significativi incrementi di spesa connessi ai rinnovi contrattuali e dalle tensioni riguardanti i servizi sociali comunali. Ulteriore criticità è rappresentata dal taglio di 200 milioni di euro per i Comuni e di 50 milioni di euro per le Città metropolitane e le Province, attualmente prevista dal disegno di legge di bilancio 2024.

CONSIDERATO che l’UPI ha aderito alla posizione dell’ANCI;

PRENDE ATTO DEL MANCATO ACCORDO

nei termini di cui in premessa, sui criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2024, come descritti nell’allegata Nota metodologica.

Il Segretario
Anna Lucia Esposito  

Il Ministro dell’Interno
Matteo Piantedosi

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